Emergenza COVID19 – indicazioni ministeriali di aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Tipo: Normativa | Categoria: Sicurezza |
Autore: Riccardo Masini | Data Pubblicazione: 13/04/2022 |
Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con l'aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19.
Casi COVID-19 (Isolamento)
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento.
L'isolamento resta di 7 giorni per i soggetti vaccinati con booster o con ciclo vaccinale completato da meno di 120 giorni se asintomatici, di 10 se sintomatici.
Per i non vaccinati o per chi ha ricevuto l'ultima dose da oltre 120 giorni il periodo di isolamento è invece di 10 giorni.
Al termine dell'isolamento va eseguito un test molecolare o antigenico.
Contatti stretti (Auto sorveglianza)
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Riferimento: Ministero della Salute, circolare 30/03/2022, Prot. n. 19680
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