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CNA Costruzioni
L’Unione CNA Costruzioni è l’istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore per le imprese che operano nella complessiva filiera delle costruzioni edili. CNA Costruzioni costituisce l’ambito di specializzazione – all’interno del SISTEMA CNA – di questa tipologia di imprese.
CNA Nazionale
Fondata nel 1946 la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, conta oltre 622.00 associati che danno lavoro a oltre 1,2 milioni di persone. CNA rappresenta la più grande associazione di rappresentanza distribuita nel territorio. All’enorme diffusione
Contenuti informativi
Normativa
Extracomunitari - flussi 2021 per l'ingresso di lavoratori ,autonomi e per la conversione di permessi
Autore: Riccardo Masini Data:
15/03/2022
CNA Nazionale Costruzioni
È stato emanato il decreto relativo alla programmazione transitoria territorio dei flussi stagionali d'ingresso dei lavoratori non comunitari, per lavoro e non comunitari, nello stato dello Stato per l'anno 2021. Il decreto è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 . Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700, unità le quote da riservare alla conversione, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo , di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, nonché una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria . A partire dalle ore 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it . Le domande possono essere dovute, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, a partire: - dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per i lavoratori subordinati non stagionali, per gli autonomi e per le conversioni; rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali dei settori autotrasporto merci conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero, appartenenti a Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria ; - dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per i lavoratori subordinati non stagionali dei autotrasporto merci conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero, appartenenti a settori con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in accordi di cooperazione in materia migratoria . Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle già in uso. Sono confermati i protocolli di intesa stipulati con le Associazioni di categoria e con i Patronati. Riferimenti: Circolare Interministeriale, n. 116 del 5 gennaio 2022; DPCM 21/12/2021 (Gazzetta ufficiale n. 12 del 17/01/2022)
Vai al ContenutoCassa Edile/i
DURC di congruità - tematiche più rilevanti trattate nelle FAQ della CNCE
Autore: Riccardo Masini Data:
15/03/2022
CNA Nazionale Costruzioni
La Commission Nazionale paritetica per le Casse Edili ha pubblicato in data 17 dicembre 2021 un significativo gruppo di FAQ inerenti all'entrata in vigore del sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia (cd "DURC di congruità"), operativo dal 1° novembre 2021. Si segnala in particolare che nelle FAQ di dicembre sono stati anche alcuni modifiche rispetto a quanto era stato chiarito nelle FAQ precedenti, inerenti: l'utilizzo delle somme versate come costo del lavoro ai fini della regolarizzazione della mancata congruità; l'individuazione della Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della congruità. Con riferimento al calcolo della congruità della manodopera, si considerano non solo i lavoratori dipendenti impiegati nell’opera ma anche i lavoratori autonomi e gli altri soggetti coinvolti quali i lavoratori distaccati, somministrati, nolo a caldo. Inoltre, la verifica della congruità si riferisce all’opera nel suo complesso e non alla singola impresa. A tal fine, sono soggetti da considerare: impiegati tecnici: nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano le ore relative alla manodopera degli operai edili mentre non vanno considerate le ore di lavoro degli impiegati tecnici; soggetti inviati dal committente: per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricata e indicati nel sistema CNCE_EdilConnect. Non vanno quindi considerate le persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori); lavoratori somministrati o distaccati: ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC); Titolare artigiano, soci, collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere edile. Per le imprese edili con dipendenti, siano esse affidatarie e/o in subappalto, le ore del sono indicate mensilmente in denuncia nell’apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile; se l’impresa edile affidataria non ha dipendenti, le ore devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto. Riferimenti: DM 25 giugno 2021, n.143; CNCE, FAQ pubblicazione il 17 dicembre 2021
Vai al ContenutoMinistero lavoro
“110 in sicurezza” – Campagna di vigilanza straordinaria in edilizia
Autore: Riccardo Masini Data:
15/03/2022
CNA Nazionale Costruzioni
In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza nel 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto l'avvio della prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le e finalità adottate già lo scorso anno, ma con particolare riguardo ai cantieri edili che beneficiario di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in sugli interventi generali di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni). In particolare, sono previste verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell'intero anno, con accertamenti indirizzati principalmente verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia , comunque denominazione. Gli obiettivi saranno selezionati con diverse: fondate segnalazioni/richieste modalità d'intervento pervenute, informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili, l'Agenzia Entrate e CNCE (Commissione nazionale paritetica Casse Edili). Le operazioni di vigilanza verranno anche condivise con l'ASL al fine di evitare duplicazioni d'intervento, assicurazione uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni. Come detto, la vigilanza proseguirà per tutto il 2022 e nel corso dell’anno l’INL provvederà anche all’attivazione di apposite task force finalizzate ad intervenire in specifici contesti territoriali. Nel corso degli accertamenti, particolare attenzione verrà rivolta alla verifica delle irregolarità in materia di salute e sicurezza riscontrate con maggiore frequenza dal personale ispettivo e inerenti a: mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e del POS (Piano Operativo per la Sicurezza), mancata protezione da caduta nel vuoto, uso dei ponteggi. Con riferimento a tale ultimo rammenta che chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (art. 131, c.6, D.lgs. n.81/2008). Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008). Ne consegue che l'impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è consentito e la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente. Riferimenti: Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. n.1231 del 23 febbraio 2022; D.lgs. n.81/2008
Vai al ContenutoSicurezza
Infortuni in edilizia: pubblicata un'analisi sulle caratteristiche, fattori causali e misure preventive
Autore: Riccardo Masini Data:
15/03/2022
CNA Nazionale Costruzioni
È disponibile online sul sito dell'INAIL una scheda informativa, a cura del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro “Infor.MO”, che analizza le cause di accadimento ei fattori causali degli infortuni avvenuti nel settore delle costruzioni dinamiche registrate nella banca dati nazionali. Nel documento vengono inoltre individuate misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico. La pubblicazione è disponibile in formato pdf sul sito INAIL, alla voce Comunicazione --> Pubblicazioni --> Catalogo Generale Fonte: www.inail.it
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Trabattelli - Pubblicata la guida tecnica INAIL per la scelta, l'uso e la manutenzione
Autore: Riccardo Masini Data:
15/03/2022
CNA Nazionale Costruzioni
Il volume "Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione", disponibile online sul sito dell'INAIL, ha lo scopo di definire: le linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro; una metodologia per la valutazione dei rischi connessi all'utilizzo degli stessi. La selezione del trabattello più adatto alla realtà lavorativa si basa sulle sue caratteristiche intrinseche, nonché sulla tipologia di attività da eseguire. La pubblicazione è disponibile in formato pdf sul sito INAIL, alla voce Comunicazione --> Pubblicazioni --> Catalogo Generale Fonte: http://www.inail.it/
Vai al ContenutoCessione del credito
Bonus edilizi e altri crediti d'imposta - novità per la maturazione del credito e per la sua cessione
Autore: Riccardo Masini Data:
15/03/2022
CNA Nazionale Costruzioni
È vigente dal 26 febbraio us il decreto legge che reca principalmente misure per il settore edilizio, di contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le misure provenienti dal DL 13/2022 sono principalmente quelle di seguito commentate. 1. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 1) Viene abrogata la norma (art. 28, c. 1, DL 4/2022) che aveva introdotto lo stop alle cessioni "a catena" dei crediti d'imposta nati dai Bonus edilizi, nonché dai tax credit previsti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. In riferimento ai bonus edilizi (Superbonus e altri bonus "minori" per i quali è stato reso possibile avvalersi delle opzioni, alternativa alla detrazione) resta possibile optare: 1) per la cessione della detrazione dal committente/beneficiario del bonus al primo cessionario; 2) per lo sconto in fattura concesso dal fornitore al beneficiario del bonus e per la cessione del credito d'imposta acquisito dal fornitore ad altro soggetto. In entrambi i casi, la cessione è possibile nei confronti di qualsiasi tipo di soggetto, inclusi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari . Inoltre, viene data la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori cessioni rispetto alla prima, ma solo se a favor di banche e altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, di società appartenenti a gruppi bancari iscritti ad apposito albo e di imprese di assicurazione autorizzate operare in Italia. Diversamente, non sono ammessi ulteriori passaggi al primo. Viene inoltre previsto che, a seguito dell'invio della “Comunicazione AE” in riferimento alla prima opzione esercitata di sconto o cessione, inviata a decorrere dal 1°/05/2022, al credito d'imposta verrà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali due ulteriori "Comunicazioni AE". Viene ribadito che non sono ammesse cessioni parziali . Anche un riferimento ai crediti d'imposta emergenziali [Tax credit botteghe e negozi, Tax credit locazioni, Tax credit adeguamento ambienti di lavoro e Tax credit sanificazione e DPI], viene disposto che i soggetti beneficiari possono optare per la loro cessione (parziale o totale ) ad altri, tra cui il locatore/concedente, ma i primi cessionari non potranno a loro volta più cedere il credito acquisito. Anche in tale ambito, le novità nel commento concedono la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo se a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari e di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Vengono, infine, modificate le modalità di cessione di due crediti d’imposta relativi al settore turistico-alberghiero nati dal DL 152/2021, attuativo del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): si tratta del Tax credit riqualificazione alberghi e del Tax credit digitalizzazione. Le modifiche vertono sulla cessione dei crediti d’imposta “a catena”, in quanto le norme istitutive prevedevano cessioni illimitate e nei confronti di qualunque soggetto: anche per queste agevolazioni sarà possibile effettuare una sola cessione salvo possibilità di ulteriori due cessioni ma solo se a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari e di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. 2. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche (art. 2) In tema di Superbonus è inasprita la responsabilità penale in capo ai tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni (al termine di ciascun SAL o a fine lavori) e le attestazioni di congruità dei costi: i tecnici potranno essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro se espongono informazioni false, oppure omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, oppure attestano falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Inoltre, in riferimento alla polizza di assicurazione della responsabilità civile richiesta ai tecnici, viene ora previsto che la stessa deve debba essere stipulata “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. Prima della modifica normativa, la suddetta polizza doveva prevedere un “massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”. 3. Termini di utilizzo dei bonus edilizi e tax credit emergenziali sottoposti a sequestro penale (art. 3) In caso di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria dei crediti d’imposta scaturenti dai bonus edilizi e dei crediti d’imposta emergenziali, il loro utilizzo in compensazione potrà avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121, c. 3 e 122, c. 3 del Decreto “Rilancio” aumentati di un periodo di pari durata al sequestro stesso. Resta fermo il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta. 4. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 4) Con l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavori edili elencati nell’allegato X del "TU sicurezza" (D.Lgs.81/2008), di importo superiore a 70.000 euro, che possono essere oggetto di una delle seguenti agevolazioni fiscali: - Superbonus - Ecobonus “ordinario” - Bonus ristrutturazione, incluso Sisma bonus (per le fattispecie oggetto di opzioni) - Bonus facciate - Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche - Bonus mobili e Bonus verde - Tax credit adeguamento ambienti di lavoro l'agevolazione è riconosciuta solo se il datore di lavoro applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale condizione deve essere indicata nell'atto di affidamento dei lavori e viene, altresì, riportata nelle fatture emesse in riferimento agli interventi eseguiti. Tali nuovi oggetti saranno oggetto di controllo alla fine del rilascio del visto di conformità. La disposizione entrerà in vigore dal 27/05/2022, ma riguarderà solo i lavori edili avviati successivamente a tale data. Riferimento normativo: DL 25/02/2022, n. 13 (GU n. 47 del 25/02/2022), in vigore dal 26/02/2022
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