DURC di congruità - ulteriori FAQ dalla CNCE
Tipo: News | Categoria: Cassa Edile/i |
Autore: Riccardo Masini | Data Pubblicazione: 15/03/2022 |
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CCE), ha pubblicato in data 15.02.2022 una nuova serie di FAQ tecnico/operative, inerenti il sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia (cd "DURC di congruità") che è operativo dal 1° novembre 2021.
La CNCE conferma innanzitutto che al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte dei soggetti abilitati, la Cassa invierà un avviso all'impresa affidataria. A tale fine, il Sistema CNCE_Edilconnect provvede attualmente all'invio, ogni 3 del mese, di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema e oggetto di congruità, contenente tutte le informazioni inerenti la verifica.
La mancata richiesta della certificazione non espone il committente all'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, anche in caso di pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa affidataria, ferma restando invece l'applicazione del regime di previsto nell'ambito degli appalti/subappalti in caso di irregolarità inerenti il personale impiegato negli stessi.
Per quanto concerne i consorzi, al fine di individuare - allo scopo del corretto inserimento del cantiere e per le conseguenze del caso in tema di congruità - il soggetto affidatario le FAQ hanno precisato che:
- se il titolare del contratto di appalto con il committente è un consorzio stabile oppure un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, a tali attività e conseguenze sarà chiamato il consorzio in quanto soggetto affidatario del contratto e in quanto esecutore dei lavori;
- se invece il consorzio, pur essendo titolare del contratto d'appalto, ne affida l'affidatario consorziati, sarà quella assegnataria dei lavori oppure ai propriesecuzione affidataria, in presenza di più imprese assegnatarie, quella indicata come affidataria che abbia anche assegnato anche ai propri esecuzione tale ruolo.
Infine, fermo restando che la mancanza congruità di un singolo cantiere comporta il rilascio di un DURC negativo per l'impresa affidataria, con effetto su tutto il territorio nazionale, gli effetti della mancanza della congruità potrebbe riflettersi, in via indiretta, anche mancato sul riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi di quanto previsto dal DM 41/98, ed in particolare, dall'art. 4 lettera d) inerente i "Casi di diniego della detrazione" che possono essere "La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate organi competenti e comunicate alla direzione regionale dalle entrate territorialmente competenti ") .
Riferimenti: DM 25 giugno 2021, n.143; CNCE, FAQ pubblicazione il 15 febbraio 2022
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