DURC di congruità - tematiche più rilevanti trattate nelle FAQ della CNCE
Tipo: Normativa | Categoria: Cassa Edile/i |
Autore: Riccardo Masini | Data Pubblicazione: 15/03/2022 |
La Commission Nazionale paritetica per le Casse Edili ha pubblicato in data 17 dicembre 2021 un significativo gruppo di FAQ inerenti all'entrata in vigore del sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia (cd "DURC di congruità"), operativo dal 1° novembre 2021.
Si segnala in particolare che nelle FAQ di dicembre sono stati anche alcuni modifiche rispetto a quanto era stato chiarito nelle FAQ precedenti, inerenti:
- l'utilizzo delle somme versate come costo del lavoro ai fini della regolarizzazione della mancata congruità;
- l'individuazione della Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della congruità.
Con riferimento al calcolo della congruità della manodopera, si considerano non solo i lavoratori dipendenti impiegati nell’opera ma anche i lavoratori autonomi e gli altri soggetti coinvolti quali i lavoratori distaccati, somministrati, nolo a caldo.
Inoltre, la verifica della congruità si riferisce all’opera nel suo complesso e non alla singola impresa. A tal fine, sono soggetti da considerare:
- impiegati tecnici: nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano le ore relative alla manodopera degli operai edili mentre non vanno considerate le ore di lavoro degli impiegati tecnici;
- soggetti inviati dal committente: per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricata e indicati nel sistema CNCE_EdilConnect. Non vanno quindi considerate le persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori);
- lavoratori somministrati o distaccati: ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC);
- Titolare artigiano, soci, collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere edile.
Per le imprese edili con dipendenti, siano esse affidatarie e/o in subappalto, le ore del sono indicate mensilmente in denuncia nell’apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile; se l’impresa edile affidataria non ha dipendenti, le ore devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.
Riferimenti: DM 25 giugno 2021, n.143; CNCE, FAQ pubblicazione il 17 dicembre 2021
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