“110 in sicurezza” – Campagna di vigilanza straordinaria in edilizia
Tipo: Normativa | Categoria: Ministero lavoro |
Autore: Riccardo Masini | Data Pubblicazione: 15/03/2022 |
In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza nel 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto l'avvio della prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le e finalità adottate già lo scorso anno, ma con particolare riguardo ai cantieri edili che beneficiario di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in sugli interventi generali di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni).
In particolare, sono previste verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell'intero anno, con accertamenti indirizzati principalmente verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia , comunque denominazione.
Gli obiettivi saranno selezionati con diverse: fondate segnalazioni/richieste modalità d'intervento pervenute, informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili, l'Agenzia Entrate e CNCE (Commissione nazionale paritetica Casse Edili). Le operazioni di vigilanza verranno anche condivise con l'ASL al fine di evitare duplicazioni d'intervento, assicurazione uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.
Come detto, la vigilanza proseguirà per tutto il 2022 e nel corso dell’anno l’INL provvederà anche all’attivazione di apposite task force finalizzate ad intervenire in specifici contesti territoriali.
Nel corso degli accertamenti, particolare attenzione verrà rivolta alla verifica delle irregolarità in materia di salute e sicurezza riscontrate con maggiore frequenza dal personale ispettivo e inerenti a: mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e del POS (Piano Operativo per la Sicurezza), mancata protezione da caduta nel vuoto, uso dei ponteggi.
Con riferimento a tale ultimo rammenta che chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (art. 131, c.6, D.lgs. n.81/2008). Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008). Ne consegue che l'impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è consentito e la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.
Riferimenti: Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. n.1231 del 23 febbraio 2022; D.lgs. n.81/2008
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