Bonus edilizi e altri crediti d'imposta - novità per la maturazione del credito e per la sua cessione
Tipo: Normativa | Categoria: Cessione del credito |
Autore: Riccardo Masini | Data Pubblicazione: 15/03/2022 |
È vigente dal 26 febbraio us il decreto legge che reca principalmente misure per il settore edilizio, di contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le misure provenienti dal DL 13/2022 sono principalmente quelle di seguito commentate.
1. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 1)
Viene abrogata la norma (art. 28, c. 1, DL 4/2022) che aveva introdotto lo stop alle cessioni "a catena" dei crediti d'imposta nati dai Bonus edilizi, nonché dai tax credit previsti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
In riferimento ai bonus edilizi (Superbonus e altri bonus "minori" per i quali è stato reso possibile avvalersi delle opzioni, alternativa alla detrazione) resta possibile optare:
1) per la cessione della detrazione dal committente/beneficiario del bonus al primo cessionario;
2) per lo sconto in fattura concesso dal fornitore al beneficiario del bonus e per la cessione del credito d'imposta acquisito dal fornitore ad altro soggetto.
In entrambi i casi, la cessione è possibile nei confronti di qualsiasi tipo di soggetto, inclusi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari .
Inoltre, viene data la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori cessioni rispetto alla prima, ma solo se a favor di banche e altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, di società appartenenti a gruppi bancari iscritti ad apposito albo e di imprese di assicurazione autorizzate operare in Italia. Diversamente, non sono ammessi ulteriori passaggi al primo.
Viene inoltre previsto che, a seguito dell'invio della “Comunicazione AE” in riferimento alla prima opzione esercitata di sconto o cessione, inviata a decorrere dal 1°/05/2022, al credito d'imposta verrà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali due ulteriori "Comunicazioni AE".
Viene ribadito che non sono ammesse cessioni parziali .
Anche un riferimento ai crediti d'imposta emergenziali [Tax credit botteghe e negozi, Tax credit locazioni, Tax credit adeguamento ambienti di lavoro e Tax credit sanificazione e DPI], viene disposto che i soggetti beneficiari possono optare per la loro cessione (parziale o totale ) ad altri, tra cui il locatore/concedente, ma i primi cessionari non potranno a loro volta più cedere il credito acquisito. Anche in tale ambito, le novità nel commento concedono la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo se a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari e di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Vengono, infine, modificate le modalità di cessione di due crediti d’imposta relativi al settore turistico-alberghiero nati dal DL 152/2021, attuativo del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): si tratta del Tax credit riqualificazione alberghi e del Tax credit digitalizzazione. Le modifiche vertono sulla cessione dei crediti d’imposta “a catena”, in quanto le norme istitutive prevedevano cessioni illimitate e nei confronti di qualunque soggetto: anche per queste agevolazioni sarà possibile effettuare una sola cessione salvo possibilità di ulteriori due cessioni ma solo se a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari e di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
2. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche (art. 2)
In tema di Superbonus è inasprita la responsabilità penale in capo ai tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni (al termine di ciascun SAL o a fine lavori) e le attestazioni di congruità dei costi: i tecnici potranno essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro se espongono informazioni false, oppure omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, oppure attestano falsamente la congruità delle spese.
La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Inoltre, in riferimento alla polizza di assicurazione della responsabilità civile richiesta ai tecnici, viene ora previsto che la stessa deve debba essere stipulata “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. Prima della modifica normativa, la suddetta polizza doveva prevedere un “massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.
3. Termini di utilizzo dei bonus edilizi e tax credit emergenziali sottoposti a sequestro penale (art. 3)
In caso di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria dei crediti d’imposta scaturenti dai bonus edilizi e dei crediti d’imposta emergenziali, il loro utilizzo in compensazione potrà avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121, c. 3 e 122, c. 3 del Decreto “Rilancio” aumentati di un periodo di pari durata al sequestro stesso. Resta fermo il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta.
4. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 4)
Con l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavori edili elencati nell’allegato X del "TU sicurezza" (D.Lgs.81/2008), di importo superiore a 70.000 euro, che possono essere oggetto di una delle seguenti agevolazioni fiscali:
- Superbonus
- Ecobonus “ordinario”
- Bonus ristrutturazione, incluso Sisma bonus (per le fattispecie oggetto di opzioni)
- Bonus facciate
- Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
- Bonus mobili e Bonus verde
- Tax credit adeguamento ambienti di lavoro
l'agevolazione è riconosciuta solo se il datore di lavoro applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale condizione deve essere indicata nell'atto di affidamento dei lavori e viene, altresì, riportata nelle fatture emesse in riferimento agli interventi eseguiti.
Tali nuovi oggetti saranno oggetto di controllo alla fine del rilascio del visto di conformità.
La disposizione entrerà in vigore dal 27/05/2022, ma riguarderà solo i lavori edili avviati successivamente a tale data.
Riferimento normativo: DL 25/02/2022, n. 13 (GU n. 47 del 25/02/2022), in vigore dal 26/02/2022
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